
Il contratto di apprendistato obbedisce a regole di cessazione che non hanno nulla a che fare con quelle di un CDI o di un CDD classico. Il periodo di prova in apprendistato, che il Codice del lavoro non chiama nemmeno così, si basa su un conteggio di 45 giorni di formazione pratica in azienda. Questo meccanismo, spesso mal compreso sia dai datori di lavoro che dagli apprendisti, genera errori di calcolo e cessazioni contestate.
Perché il periodo di prova in apprendistato non è davvero un periodo di prova
Il termine “periodo di prova” è usato per comodità, ma il Codice del lavoro parla di una possibilità di cessazione libera durante i primi 45 giorni di presenza effettiva in azienda. La distinzione ha conseguenze dirette: le regole di rinnovo, di durata massima o di preavviso applicabili ai CDI e CDD non si applicano al contratto di apprendistato.
Per un CDI, la durata del periodo di prova dipende dalla categoria professionale del lavoratore. Per un CDD, è calcolata a partire dalla durata del contratto. Per un apprendista, il termine è identico indipendentemente dalla durata del contratto o dal livello di qualificazione previsto.
Le questioni relative alla durata e cessazione del periodo di prova apprendistato tornano frequentemente nei servizi HR, soprattutto perché il conteggio in giorni di presenza effettiva deroga al funzionamento abituale.
Questa logica si applica anche nella pubblica amministrazione. Le collettività locali e gli enti pubblici che assumono apprendisti seguono lo stesso principio dei 45 giorni, anche se la formulazione amministrativa insiste sull’assenza di “periodo di prova” nel senso classico del termine.

Conteggio dei 45 giorni in azienda: cosa conta e cosa non conta
Il tranello più frequente riguarda il modo di calcolo. I 45 giorni non sono giorni calendariali a partire dalla data di firma del contratto. Solo i giorni di presenza effettiva in azienda vengono conteggiati.
Le periodi trascorsi al CFA (centro di formazione per apprendisti) non entrano nel calcolo. I giorni di assenza per malattia, infortunio sul lavoro o ferie non vengono nemmeno contabilizzati. In pratica, ciò significa che un apprendista il cui ritmo di alternanza prevede molto tempo in formazione teorica può vedere questo periodo estendersi su diversi mesi.
Prendiamo un caso concreto: un apprendista che alterna una settimana in azienda e tre settimane al CFA. Ci vorranno circa nove-dieci mesi per raggiungere i 45 giorni di presenza in azienda. Durante tutto questo tempo, la cessazione rimane possibile senza motivo né procedura particolare.
Punti esclusi dal conteggio
- Le settimane trascorse al CFA, anche se figurano nel calendario di alternanza previsto dal contratto
- Le periodi di sospensione del contratto per malattia, infortunio sul lavoro o maternità
- I giorni festivi e le ferie, che non costituiscono formazione pratica in azienda
Questa meccanica rende il monitoraggio rigoroso. Un datore di lavoro che non tiene un conteggio preciso dei giorni realmente lavorati rischia di notificare una cessazione troppo tardi, costringendolo a seguire la procedura applicabile dopo i 45 giorni.
Cessazione del contratto di apprendistato durante i 45 giorni: formalità
Durante questo periodo, il datore di lavoro o l’apprendista possono cessare il contratto liberamente, senza dover giustificare un motivo. La cessazione non dà luogo a nessuna indennità specifica e non richiede una procedura di licenziamento.
La notifica deve essere fatta per iscritto. Una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o una lettera consegnata a mano contro ricevuta è sufficiente. Il datore di lavoro deve informare il CFA e l’organismo che ha registrato il contratto (camera consolare o DREETS a seconda dei casi).
Nessun termine di preavviso è imposto dal Codice del lavoro per questa cessazione anticipata, a differenza di quanto previsto per il periodo di prova di un CDI o di un CDD. Tuttavia, alcuni contratti collettivi possono prevedere disposizioni complementari. Verificare il contratto applicabile rimane quindi una precauzione utile.
Cessazione dopo i 45 giorni: la procedura del mediatore
Una volta trascorsi i 45 giorni, la cessazione del contratto di apprendistato diventa molto più regolamentata. Il datore di lavoro non può più cessare unilateralmente il contratto se non in casi limitati (colpa grave, inidoneità, esclusione definitiva dal CFA, decesso del datore di lavoro in determinate situazioni).
Per l’apprendista che desidera partire, la richiesta preliminare al mediatore consolare è obbligatoria. La sequenza da rispettare è precisa:
- L’apprendista contatta il mediatore designato dalla camera consolare di cui fa parte
- Deve trascorrere un termine di 5 giorni calendariali dopo questa richiesta prima di qualsiasi notifica
- L’apprendista notifica quindi la sua decisione di cessazione per iscritto al datore di lavoro
- La cessazione ha effetto 7 giorni dopo la notifica
Questa procedura, richiamata da diverse guide ufficiali nel 2025 e 2026, è spesso assente negli articoli generalisti che si limitano a menzionare l’esistenza del mediatore senza dettagliare il calendario. Un apprendista che notifica la cessazione senza aver rispettato il termine di 5 giorni dopo la richiesta al mediatore rischia di vedere la sua cessazione riformulata.

Presa d’atto da parte dell’apprendista: un rimedio ancora poco conosciuto
La giurisprudenza ha aperto una via supplementare per l’apprendista confrontato a gravi inadempienze da parte del suo datore di lavoro. La presa d’atto della cessazione del contratto di apprendistato consente all’apprendista di lasciare l’azienda invocando le colpe del datore di lavoro (mancato pagamento dello stipendio, condizioni di lavoro pericolose, molestie).
Se il consiglio di prud’hommes giudica le inadempienze sufficientemente gravi, la cessazione produce gli effetti di un licenziamento senza giusta causa. In caso contrario, viene riformulata come dimissioni. I riscontri sul campo divergono su questo punto: alcuni consigli di prud’hommes valutano rigorosamente la gravità delle inadempienze, altri adottano una lettura più protettiva dell’apprendista.
Questo meccanismo rimane poco utilizzato, probabilmente perché gli apprendisti conoscono poco i loro diritti in questo ambito. Tuttavia, costituisce una rete di sicurezza per le situazioni in cui la procedura classica di cessazione tramite il mediatore non è sufficiente a proteggere l’apprendista.
Il quadro giuridico della cessazione in apprendistato combina quindi una grande flessibilità durante i primi 45 giorni e un formalismo rigoroso oltre. La precisione del conteggio dei giorni di presenza in azienda rimane il punto di vigilanza principale, sia per il datore di lavoro che per l’apprendista che desidera sapere esattamente a che punto si trova.