
Un agente posizionato sul bordo della strada punta un dispositivo nella vostra direzione, e pochi secondi dopo, vi viene fatto segno di accostare. Non avete visto alcun flash, nessuna foto è stata scattata. La domanda arriva rapidamente: su cosa si basa la prova dell’infrazione? Quando un eccesso di velocità viene rilevato da binocoli laser, le regole del gioco differiscono sensibilmente da quelle dei radar automatici, ed è proprio qui che esistono dei diritti.
Cinemometro laser portatile: ciò che la prova richiede davvero
Il termine “radar gemello” si riferisce in realtà a un cinemometro laser portatile. L’agente mira a un veicolo specifico, attiva la misurazione e legge la velocità sullo schermo del dispositivo. Nessuna fotografia viene generata automaticamente.
Questa assenza di immagine cambia tutto dal punto di vista della prova. Con un radar fisso, la foto associa una targa a una velocità. Con i binocoli, la prova si basa sul verbale redatto dall’agente. Questo verbale deve menzionare il luogo esatto, l’ora, il tipo di cinemometro, il suo numero di serie e la velocità rilevata.
Quando un eccesso di velocità controllato da binocoli della polizia viene constatato senza un’intercettazione immediata, la situazione si complica ulteriormente. L’identificazione del veicolo dipende quindi dalla capacità dell’agente di annotare la targa a distanza, senza conferma visiva diretta del conducente.
Un punto raramente evidenziato: in zona densa, se più veicoli circolano simultaneamente nel fascio laser, la misurazione può riguardare un altro veicolo rispetto a quello verbalizzato. Questo dubbio sull’individualizzazione del controllo costituisce un asse di contestazione fondato sulla presunzione di innocenza.

Verifica metrologica del radar gemello: il punto tecnico decisivo
Avete forse sentito parlare del “taccuino metrologico”. Ogni cinemometro utilizzato dalle forze dell’ordine deve essere oggetto di verifiche periodiche effettuate da un organismo autorizzato. Queste verifiche garantiscono che il dispositivo misuri correttamente.
Un cinemometro la cui verifica metrologica è scaduta non produce una prova ammissibile. La giurisprudenza si è affinata su questo punto: il giudice non si limita più a verificare la presenza del taccuino. Esamina ora la prova che la verifica è stata effettivamente effettuata nei termini, e che l’organismo che l’ha eseguita è identificabile.
Concretamente, durante una contestazione, è possibile richiedere al tribunale la produzione del certificato di verifica del dispositivo. Se questo documento manca o se la data di validità è scaduta al momento del controllo, il verbale perde la sua forza probante.
Ciò che il certificato deve contenere
- Il numero di serie del cinemometro, che deve corrispondere a quello menzionato nel verbale
- La data dell’ultima verifica e il suo periodo di validità
- L’identificazione dell’organismo autorizzato che ha effettuato il controllo metrologico
Se uno di questi elementi è assente, l’affidabilità della misurazione può essere messa in discussione davanti al giudice.
Contestazione di un verbale da binocoli: i vizi di procedura sfruttabili
La verifica metrologica non è l’unico leva. Il verbale stesso deve rispettare delle menzioni obbligatorie. Qualsiasi omissione nel verbale può costituire un vizio di procedura.
Tra gli elementi che il giudice esamina:
- L’identificazione precisa del luogo di controllo (comune, strada, senso di circolazione, punto chilometrico)
- Le condizioni di misurazione: distanza tra l’agente e il veicolo, angolo di mira, condizioni meteorologiche
- La menzione del modello e del numero di serie del dispositivo utilizzato
- L’identità dell’agente verbalizzante e la sua qualifica per constatare l’infrazione
Avete ricevuto un avviso di contravvenzione senza essere stati fermati sul posto? L’assenza di intercettazione non rende nullo il verbale, ma indebolisce l’identificazione del conducente. Il titolare della carta di circolazione riceve l’avviso, senza che sia provato che stava effettivamente guidando.
Intercettazione o invio postale: due situazioni, due strategie
Durante un’intercettazione, l’agente vi identifica visivamente. Può anche mostrarvi il risultato visualizzato sullo schermo del cinemometro, anche se nessun obbligo legale lo costringe a farlo.
Senze intercettazione, la procedura si basa sulla rilevazione della targa a distanza. Il titolare del certificato di immatricolazione può contestare di essere l’autore dell’infrazione designando un altro conducente o dimostrando che non era al volante quel giorno. Questa contestazione deve essere formulata entro 45 giorni dalla ricezione dell’avviso.

Margine tecnico e velocità rilevata: comprendere il calcolo
Ogni misurazione di velocità è oggetto di una correzione tecnica. Per i cinemometri laser, questo margine è definito dalla normativa metrologica. La velocità rilevata nel verbale non è mai la velocità grezza visualizzata sul dispositivo: un margine di errore è sistematicamente dedotto a favore del conducente.
Ciò che conta per la sanzione (multa, ritiro di punti, eventuale sospensione della patente), è unicamente la velocità rilevata dopo l’applicazione di questo margine. Se siete verbalizzati per un superamento molto lieve, verificate che il margine sia stato effettivamente applicato sull’avviso di contravvenzione.
I controlli con i binocoli, meno automatizzati rispetto ai radar fissi, dipendono maggiormente dalla rigorosità dell’agente nel rispetto del protocollo di misurazione. La posizione del controllo, la visibilità, l’angolo di mira e la distanza dal veicolo sono tutti parametri che il giudice può valutare caso per caso. Un controllo effettuato in condizioni sfavorevoli (forte pioggia, controsole, traffico intenso) offre materia di discussione davanti al tribunale di polizia.
La specificità del controllo tramite binocoli risiede in questa dimensione umana. Dove un radar automatico produce un fascicolo standardizzato (foto, data e ora, misurazione), il cinemometro portatile lascia più spazio all’apprezzamento, e quindi alla contestazione. Ogni elemento del verbale può essere esaminato, ogni condizione di misurazione può essere messa in discussione. È in questo margine che si trovano i vostri diritti.